Il Tribunale di Bari con ordinanza del 26 marzo 2020 ha accolto l’istanza di una madre, ritenendo che, gli incontri del figlio con il genitore non collocatario e dimorante in un Comune diverso da quello di residenza del minore, non rispettassero le condizioni di sicurezza e prudenza fissate dagli ultimi D.P.C.M. e finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, mediante limitazioni dei movimenti dei cittadini sul territorio.
A fondamento della decisione la convinzione che “lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.
Per tali ragioni, il Giudice adito ha sospeso le visite paterne che potranno essere riprese al momento della cessazione dell’emergenza epidemiologica, disponendo altresì che, nel frattempo, i contatti tra padre e figlio potranno essere esercitati mediante videochiamate o Skype.

Dunque, nell’attuale momento di emergenza sanitaria “il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”, in base agli articoli 16 e 32 della Costituzione.

Orbene, da un’attenta lettura del provvedimento giudiziario, deve essere precisato che alla base dell’istanza della madre si ravvisa la circostanza della mancata sospensione dell’attività lavorativa del padre, il quale ha continuato a lavorare presso un call center, pertanto, la sospensione al diritto di visita paterno viene determinata da una maggiore esposizione al rischio di contagio del padre e, quindi, dei minori.

Secondo il Tribunale pugliese non è possibile verificare se il minore, nel corso dell’incontro con il padre, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che il minore ritroverà al rientro presso l’abitazione della madre.

LE VIDEOCHIAMATE A TUTELA DEL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’

La pronuncia del Tribunale di Bari assume rilevanza non solo per aver assunto una posizione diversa rispetto a quella emessa dal Tribunale di Milano, ma anche per aver previsto che a tutela del Diritto alla Bigenitorialità vengano introdotte videochiamate frequenti che, in uno stato di sospensione del diritto di visita divengono un importante mezzo alternativo di tutela di un diritto che, ricordiamo, prima di essere un diritto del genitore è un diritto in capo al minore. Infatti, il giudice ha stabilito che l’eventuale sospensione del diritto di visita dovrà essere compensata con maggiori contatti fra genitore/figlio e non dovrà essere intesa, dall’altro genitore, come una sospensione “totale” del diritto di visita.
Con tale disposizione il giudice adito ha pertanto rafforzato la tesi secondo la quale devono sempre essere censurati quegli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori dei genitori che non intendano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore.

La quarantena non può essere adoperata per minare le fondamenta del rapporto genitore/figlio.

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Corte d’Appello di Bari, sez. Minori e Famiglia, ordinanza 26 marzo 2020

Relatore-Consigliere Labellarte

Il Presidente
vista l’istanza depositata in data 23/3/2020, dall’Avv. (omissis), difensore di (omissis) relativa al procedimento n. (omissis) fissato per il (omissis), istanza con la quale si chiede la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore [omissis];
rilevato che il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune;

Ritenuto

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che l’istanza può essere accolta;
rilevato, invero, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020,
ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;
ritenuto che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario;
ritenuto che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per
ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.;
ritenuto, quindi, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti D.P.C.M., appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti D.P.C.M., siano sospese le visite paterne, e dispone che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario;

FISSA

per la conferma, revoca, o modifica del presente provvedimento, la udienza già fissata per il merito del 29/5/2020, con termine fino al 30 aprile per la notifica.

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