L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus che l’intera nazione da mesi si trova costretta a dover fronteggiare, rappresenta senza ombra di dubbio un evento epico ed estremamente eccezionale. Molte sono le criticità che in questo periodo hanno investito i rapporti familiari e sconvolto la serenità delle famiglie, ma nonostante tutto, è doveroso ricordare che gli obblighi relativi all’esercizio del diritto alla frequentazione dei propri figli (il c.d. diritto di visita) e al loro mantenimento devono essere adempiuti.
Se da una lato l’emergenza sanitaria sta sconvolgendo le nostre abitudini e modi di vivere, dall’altro questa non può certo essere usata come scusante per sottrarsi agli obblighi in capo ai genitori separati nei confronti dei loro figli minori. Infatti, ciascun genitore deve sapere che in caso di gravi violazioni o inadempienze nulla è cambiato e che pertanto, le conseguenze sono sia di natura civile che penale.
IL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA’ AI TEMPI DEL COVID-19
Nel caso di genitori separati, siano essi stati coniugati o meno, spesso si pone il problema della cosiddetta collocazione del figlio minore, ossia con quale dei due genitori il figlio dovrà andare ad abitare.
Da tale situazione discende il problema di come disciplinare il “Diritto di visita e di cura” del genitore “non collocatario” e parimenti quello di tutelare il diritto alla bigenitorialità, quest’ultima intesa “quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione“ (Cass. Civ., sentenza n. 18817/2015).
Il Diritto alla bigenitorialità anche alla luce della sentenza della Corte è un diritto del minore prima ancora di essere diritto del genitore. Un diritto in capo ai figli minori a poter godere dell’affetto e delle cure di entrambe le due figure genitoriali e fondato sull’articolo 30 della Costituzione, sull’art.10 della Convenzione di New York e sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In un momento storico in cui sia gli adulti che i minori sono già psicologicamente provati da una situazione di isolamento forzato, tutelare la continuità del rapporto genitore non collocatario e figli non significa soltanto difendere un diritto, ma salvaguardare una fonte preziosa di supporto e di affetto per i minori capace di aiutarli a gestire al meglio questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria.
Da ciò consegue che la quarantena non può e non deve essere “usata” come giustificativo al fine di ledere il diritto dei minori e dei genitori separati. Infatti, dovranno essere censurati quegli atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, posti in essere dai genitori al solo fine di minare le fondamenta del rapporto genitore/figlio ed acuire risentimenti e voglia di vendetta tipici delle peggiori separazioni.
Tale affermazione trova conferma sia nei decreti ministeriali che sul punto hanno fin da subito chiarito che « gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio » sia nelle aule di Tribunale, dove il primo ad essersi pronunciato è stato il Tribunale di Milano intervenuto a chiarire che: le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio (Tribunale di Milano, Decreto 11 marzo 2020).
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